1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«Art. 68-bis. - 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per la gestione dei pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e dei circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono ai consumatori attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago, in sale attrezzate per l'esecuzione di musica o di attività danzanti, ovvero in spazi aperti attrezzati, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni culturali, per i quali:
a) è previsto il pagamento del biglietto di ingresso o il rilascio, a semplice richiesta, di tessere associative;
b) è prevista la pubblicità degli spettacoli o delle attività mediante giornali, manifesti, volantini od altro materiale di propaganda.
3. Per i locali di cui ai commi 1 e 2 l'orario di chiusura è fissato dalle autorità competenti entro le ore 3 antimeridiane. Nelle otto ore successive al limite dell'orario di chiusura, fissato dalle autorità competenti,
Art. 68-ter. - 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:
a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;
b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato e con un funzionario della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente».
2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente